diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8702 del 26/06/2000 (Rv. 538058 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Violazione dei doveri di diligenza - Azione risarcitoria del datore di lavoro - Contestuale licenziamento disciplinare - Valutazione della condotta del lavoratore ai fini del risarcimento - Autonomia rispetto all'accertamento relativo alla legittimità del recesso - Prova della condotta colposa del prestatore - Onere del datore di lavoro - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538058-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE

In caso di azione risarcitoria proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore per la violazione degli obblighi di diligenza nello svolgimento della prestazione, la valutazione del giudice si pone su un piano distinto, anche se parallelo, rispetto all'accertamento del venir meno dell'elemento fiduciario, che abbia dato luogo all'esercizio del potere disciplinare, poiché l'evento deve essere calibrato non più sul versante della fiducia, emergente nel rapporto di lavoro sotto il profilo dell'art. 2119 cod. civ., ma sull'accertamento della condotta colposa, in funzione della prestazione pattuita, per violazione degli obblighi di diligenza e correttezza, la cui dimostrazione, che non può essere presunta sulla base della prova del venir meno dell'elemento fiduciario, fa integralmente e distintamente carico al datore di lavoro, costituendo elemento costitutivo della sua ulteriore pretesa, e come tale va analizzata, nei limiti della prevedibilità (art. 1225 cod. civ.), secondo un criterio di normalità, che si pone come misura del danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)