diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14821 del 15/11/2000 (Rv. 541727 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE | Vizi dell' ordinanza emessa ai sensi dell' art. 569 cod. proc. civ., derivanti da vizi di atti prodromici, opposti, ma non ancora decisi - Opposizione ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ. avverso detta ordinanza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541727-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - VENDITA - IN GENERE

I vizi dell'ordinanza di vendita, disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569 cod. proc. civ., derivanti da vizi di atti prodromici, denunciati dall'esecutato - nella specie inefficacia del pignoramento, ai sensi dell'art. 497 cod. proc. civ., per tardività dell'istanza di vendita, a sua volta viziata per non esser stato rispettato il termine previsto dall'art. 498 cod. proc. civ. nell'avvisare il creditore iscritto - e non ancora decisi dal giudice dell' opposizione, possono esser fatti valere soltanto se detta ordinanza è stata anch'essa tempestivamente opposta, ai sensi dell' art. 617 cod. proc. civ., perché nel procedimento esecutivo vige il principio dell' autonomia delle singole fasi di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 497, Cod. Proc. Civ. art. 498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)