Sez. 6, Sentenza n. 6753 del 04/06/1997 Ud. (dep. 08/06/1998) Rv. 211001 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Richiesta nelle forme di cui all'art. 603, comma primo - Necessità - Potere discrezionale del giudice in ordine alla rinnovazione - Sussistenza - Censurabilità della valutazione in Cassazione - Sussistenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Affinché il giudice di appello possa procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è necessario che la relativa richiesta sia avanzata nelle forme di cui all'art. 603, primo comma, cod. proc. pen. e che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Tale ultimo giudizio non è censurabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata (Nella specie è stata ritenuta corretta la valutazione della corte di merito che aveva motivato il rigetto della richiesta, in parte, con la tardività delle deduzioni istruttorie e, in parte, con la completezza dell'istruttoria già svolta in primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)