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Sez. 3, Sentenza n. 37771 del 02/10/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288837-01

SPORT | Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Provvedimento relativo agli incontri di una società sportiva poi radiata - Estensione alla nuova società calcistica costituita nella medesima città - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288837-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il divieto disposto dal questore ex art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401, contestualmente all'imposizione dell'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con lo svolgimento degli incontri di una determinata squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non si estende agli incontri della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità alla specifica pratica agonistica, ostandovi il principio di tassatività in materia penale. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che è necessario, a tal fine, un provvedimento integrativo del precedente DASPO, da sottoporre a convalida, onde consentire l'esercizio del diritto di difesa anche in ordine alla continuità sostanziale fra squadre di una stessa città riconducibili a società sportive diverse).

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)