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Sez. 3, Sentenza n. 21166 del 23/06/2020 Ud. (dep. 16/07/2020) Rv. 279741 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Richiesta formulata per la prima volta in sede di giudizio rescissorio – Ammissibilità - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2020-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279741-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. consente alle parti di richiedere l'ammissione di prove al giudice di appello, in sede di giudizio di rinvio, nei limiti previsti dall'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., anche se nella precedente fase del gravame di merito la richiesta istruttoria non era stata avanzata, purché si tratti di prove rilevanti per la decisione con specifico riguardo al "devolutum" rescissorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)