diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 52208 del 30/09/2014 Ud. (dep. 16/12/2014) Rv. 262116 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Esclusione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262116-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)