Sez. 1, Sentenza n. 3103 del 24/03/1998 (Rv. 513925 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE | Ricorso al Ministro delle Finanze ex art. 56 l. n. 4/1929 - Credito erariale - Prescrizione - Interruzione con effetto permanente - Mancata comunicazione della decisione del ricorso entro novanta giorni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
La proposizione del ricorso al Ministro delle Finanze, ai sensi dell'art. 56 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, avverso l'ordinanza con la quale l'Intendente di Finanza determina l'ammontare della pena pecuniaria interrompe la prescrizione del credito tributario con effetto permanente sino alla decisione del ricorso con un provvedimento formale espresso, restando irrilevante ai fini della cessazione dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione e l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione il fatto che la decisione del Ministro non sia stata comunicata al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Infatti, l'istituto del silenzio - rigetto, delineato nell'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, non può trovare applicazione nell'ambito del ricorso al Ministro delle Finanze disciplinato dagli artt. 55-58 legge n. 4/1929 e, comunque, l'inutile decorso del termine di novanta giorni assegnato dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 all'Amministrazione per la decisione sul ricorso gerarchico, non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma esplica effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento originario, avendo il limitato effetto di abilitare colui, che è inutilmente insorto gerarchicamente, all'immediata proposizione del ricorso giurisdizionale o straordinario contro il provvedimento di base, ma, al tempo stesso, di conservare all'autorità investita dal ricorso il potere - dovere di intervenire con una determinazione esplicita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)