Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 28/11/1989 (Rv. 464368 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 762 DEL 1940 - RICORSO GERARCHICO - DECISIONE - PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL MINISTRO DELLE FINANZE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE NELLA DISCIPLINA DELLA LEGGE N. 762 DEL 1940 - RICORSO GERARCHICO - DECISIONE - PROVVEDIMENTO ESPRESSO DEL MINISTRO DELLE FINANZE - NECESSITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Nel sistema delineato dall'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e dalle norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4 da esso richiamate, in materia di violazione dalle Disposizioni sull'IGE, una volta che avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza, che aveva accertato la violazione e applicato la sanzione pecuniaria, fosse stato proposto ricorso gerarchico, sul ricorso doveva intervenire un provvedimento espresso dal ministro delle Finanze, giacché era dalla notifica di tale provvedimento che decorreva in questo caso il termine per adire il giudice ordinario. Conseguentemente, il passaggio d'un tempo anche lungo senza che il ricorso fosse stato deciso non poteva prestarsi ad essere qualificato come silenzio-rigetto, in applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, peraltro dettato per i ricorsi gerarchici contro Atti dell'amministrazione attiva ed estraneo alla materia tributaria.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)