Sez. 1, Sentenza n. 29 del 05/01/1996 (Rv. 495246 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE | Istituto del silenzio rigetto ex art. 6 d.P.R. n. 1199 del 1971 - Ambito di applicazione - Ordinanza determinativa dell'I.G.E. evasa e della pena pecuniaria - Impugnazione con ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze - Omessa decisione nel termine di 90 giorni - Conseguenze - Inizio di decorrenza del termine per l'impugnazione dell'ordinanza avanti all'A.G.O..
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - IN GENERE
All'istituto del silenzio-rigetto disciplinato dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in quanto tende ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, va attribuita operatività generale e, quindi, attitudine ad incidere anche nella materia tributaria. Ne consegue che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze avverso la ordinanza-ingiunzione dell'Intendente di Finanza determinativa dell'I.G.E. evasa e della relativa pena pecuniaria, il silenzio del Ministro implica rigetto del ricorso del contribuente ed inizia a decorrere il termine di prescrizione del credito (ed anche il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 52 R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940 n. 762, per adire l'Autorità Giudiziaria), restando ininfluente, al fine della decorrenza di tale termine, l'eventuale successiva adozione da parte del Ministro di un formale provvedimento di rigetto del ricorso summenzionato.
Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)