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Sez. L, Sentenza n. 20663 del 02/10/2007 (Rv. 599645 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - Interpretazione dell'art. 10 del regolamento del fondo - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599645-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Con riferimento all'art. 10 del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" - secondo cui sono iscritti al fondo gli operai e gli impiegati il cui rapporto sia regolato dal contratto nazionale di categoria - l'interpretazione, condotta secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod.civ. , è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione delle norme interpretative e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto esclusi dall'iscrizione i lavoratori non addetti allo svolgimento diretto di attività giornalistica, ma ad attività commerciali e strumentali alla produzione di notizie, senza considerare adeguatamente che il primo comma dell'art. 10 citato includeva nella normativa regolamentare tutti i dipendenti ai quali fosse stato applicato il contratto di categoria, a prescindere dall'attività concretamente esercitata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)