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Sez. L, Sentenza n. 4581 del 06/05/1998 (Rv. 515166 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella - Accordo sindacale del 22 febbraio 1958, esteso "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n.1158 - Successivo accordo sindacale del 12 luglio 1988 - Eliminazione del tetto massimo di retribuzione pensionabile - Limiti di applicabilità - Interpretazione relativa - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515166-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Con riferimento all'art. 24 bis del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani Fiorenzo Casella - disposizione introdotta con accordo sindacale 12 luglio 1988, così modificando la disciplina del Fondo istituito con accordo del 22 febbraio 1958, esteso "erga omnes" con d.P.R. 2 gennaio 1962 n.1158, al fine di erogare ai dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa un trattamento previdenziale integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria - mentre l'interpretazione del menzionato accordo sindacale 26 febbraio 1958 può essere compiuta (al pari di quella dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" ai sensi della legge n. 741 del 1959) direttamente dalla Corte di cassazione, sia pure (attesa l'origine contrattuale delle norme da interpretare) in base ai canoni ermeneutici di cui gli artt. 1362 seg. c.c., invece l'interpretazione dell'accordo sindacale 12 luglio 1988 - che ha aggiunto al regolamento del suindicato Fondo l'art. 24 bis, modificando in senso più favorevole agli assicurati il regime della retribuzione pensionabile mediante l'eliminazione del tetto massimo - è riservata al giudice del merito, rimanendo peraltro censurabile in sede di legittimità per violazione dei menzionati canoni ermeneutici e per vizi di motivazione, al pari di qualsiasi contratto collettivo di diritto comune. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la nuova più favorevole disciplina introdotta dall'art. 24 bis cit. riguardasse soli i lavoratori assicurati collocati in quiescenza a partire dal 1 gennaio 1988 e non anche quelli collocati in quiescenza in precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)