Sez. 5, Sentenza n. 15209 del 24/11/2000 (Rv. 542154 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Commissione tributaria - Sostituzione, o parziale utilizzazione, della valutazione dell'Ufficio in sede di rettifica dei valori dichiarati - Libero apprezzamento di altri dati (nella specie, consulenza di parte) - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la commissione tributaria può sostituire, ovvero utilizzare solo parzialmente la valutazione operata dall'Ufficio del registro nell'avviso di accertamento di maggior valore, valendosi anche di altri dati, eventualmente offerti dal contribuente, come la perizia di parte, secondo i poteri di libero apprezzamento attribuiti ai giudici tributari dall'art. 7 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)