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Sez. 6, Sentenza n. 8356 del 19/03/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145786 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE - ART 3 LEGGE 9 DICEMBRE 1941 N 1383 - ASSORBIMENTO DEL REATO DI COLLUSIONE IN QUELLO DI CORRUZIONE - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145786-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE - ART 3 LEGGE 9 DICEMBRE 1941 N 1383 - ASSORBIMENTO DEL REATO DI COLLUSIONE IN QUELLO DI CORRUZIONE - ESCLUSIONE - CONCORSO DI REATI - CONFIGURABILITA.*

Il reato di collusione e un reato proprio del militare della guardia di finanza, che si perfeziona con il semplice accordo fraudolento tra finanziere e privato con pregiudizio economico della finanza, mentre ogni altra attivita criminosa commessa dal finanziere e consistente in accordi rafforzati dalla dazione di denaro o dalla promessa di un compenso o di altra utilita al fine di omettere o ritardare Atti di ufficio, non puo considerarsi assorbita nella obiettivita del delitto di collusione, ma conserva la propria autonomia giuridica ed integra una distinta violazione della legge penale, che e quella inerente alla corruzione prevista dall'art 319 cod pen e la cui obiettivita giuridica riguarda la tutela di non meno importanti interessi generali del buon funzionamento e dello alto prestigio della pubblica amministrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)