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Sez. L, Sentenza n. 9715 del 14/09/1995 (Rv. 494007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Attribuzione di mansioni inferiori al fine della conservazione del posto di lavoro - Divieto ex art. 2103 cod. civ. - Omessa considerazione della possibilità di detta attribuzione - Illegittimità del licenziamento per giustificato motivo obiettivo per soppressione di posto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

L'art. 2103 cod. civ. non consente l'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti in base alle disposizioni dell'articolo stesso, neanche al fine dalla conservazione del posto di lavoro. E, anche ammettendo la validità di accordi prevedenti la variazione "in peius" delle mansioni e dell'inquadramento del lavoratore allo scopo di evitare la risoluzione del rapporto, non è configurabile l'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato sulla soppressione del posto a cui era addetto il lavoratore, per il fatto che, nella ricerca di possibili nuovi impieghi del medesimo, non sia stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere ad una dequalificazione concordata. (Nella specie la S.C. ha rilevato l'infondatezza del motivo di ricorso, in difetto della deduzione da parte del lavoratore licenziato della intervenuta conclusione di patti in deroga al divieto di cui all'art. 2103).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)