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Sez. 3, Sentenza n. 15526 del 07/12/2000 (Rv. 542525 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Relativa valutazione - Del giudice di merito - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542525-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE

Il giudizio sulla capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. è rimesso al giudice del merito come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)