Sez. 3, Sentenza n. 15526 del 07/12/2000 (Rv. 542525 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Relativa valutazione - Del giudice di merito - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Il giudizio sulla capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. è rimesso al giudice del merito come quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)