Sez. 3, Sentenza n. 25742 del 24/10/2008 (Rv. 605227 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Condizioni - Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Onere della prova - A carico del riscattante - Ammissibilità di ogni mezzo di prova - Sussistenza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante; ne consegue che la prova della sussistenza di tale condizione spetta a chi esercita il relativo diritto e può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche con testimoni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)