Sez. 3, Sentenza n. 12249 del 25/05/2007 (Rv. 597639 - 01)
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Prelazione legale del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e conseguente diritto di riscatto - Requisiti - Natura - Prova - A carico del retraente - Necessità - Fattispecie.
VENDITA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il diritto di prelazione del proprietario coltivatore diretto di fondi rustici confinanti con fondi venduti e il conseguente diritto di riscatto, ai sensi degli articoli 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 e 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, sono facoltà personali del soggetto richiedente, condizionate alla sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la dimostrazione dei quali spetta al retraente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda di riscatto per avere ritenuto la qualità di coltivatore diretto dell'attore, che pure aveva 86 anni, perchè questi aveva provato di compiere una attività di sorveglianza e direzione dello svolgimento dei lavori della coltivazione del fondo).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)