Sez. L, Sentenza n. 2602 del 20/06/1977 (Rv. 386301 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 20 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - COMPOSIZIONE SECONDO IL VECCHIO RITO DEL LAVORO - PERSISTENZA - PROPOSIZIONE DEL RICORSO CON DEPOSITO NELLA CANCELLERIA SECONDO IL NUOVO RITO - NECESSITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART 20 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE - COMPETENZA DELLA CORTE D'APPELLO - COMPOSIZIONE SECONDO IL VECCHIO RITO DEL LAVORO - PERSISTENZA - PROPOSIZIONE DEL RICORSO CON DEPOSITO NELLA CANCELLERIA SECONDO IL NUOVO RITO - NECESSITA.*
Per effetto della disciplina transitoria contenuta nell'art 20 della legge n 533 del 1973, il giudizio di appello e le modalita di proposizione del gravame restano regolati dalla nuova legge. Conseguentemente, la circostanza che per le cause pendenti in primo grado dinanzi al tribunale l'appello debba essere proposto dinanzi alla Corte d'appello, nella sua composizione secondo il vecchio rito del lavoro, non esclude l'immediata applicabilita della norma contenuta nel capoverso dell'art 434 cod proc civ, il quale stabilisce che l'appello si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a pena di inammissibilita per la verificatasi decadenza. (V 24/76, mass n 378638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)