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Sez. L, Sentenza n. 7467 del 14/05/2003 (Rv. 563068 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) | Principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza - Dispositivo della sentenza affermativa del diritto ad "assegno - pensione" di invalidità - Interpretazione come accertamento del diritto all'assegno - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563068-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)

Nel rito del lavoro, sussiste il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza. Tuttavia, in applicazione di un principio logico e giuridico, il dispositivo medesimo deve essere interpretato attraverso la lettura del suo integrale contenuto. Pertanto, qualora esso affermi il "parziale accoglimento" dell'atto introduttivo del giudizio, le espressioni in esso contenute vanno poste in relazione con detto atto. Ne consegue che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto all'"assegno - pensione" di invalidità, può essere interpretato come riconoscimento del diritto all'assegno, invece che alla "pensione", ove l'atto introduttivo del giudizio, divenuto parte integrante del dispositivo, avesse ad oggetto la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno, e non alla pensione, di invalidità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 22 art. 1, Legge 12/06/1984 num. 22 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)