Sez. 2, Sentenza n. 4940 del 13/08/1980 (Rv. 408804 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - NECESSITA - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - DEL COMPRATORE - LITISCONSORZIO COL VENDITORE - NECESSITA - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Nel giudizio che abbia per oggetto la domanda di accertamento della simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell'acquirente, promosso da chi assume di essere l'acquirente vero, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti essenziali dell'accordo simulatorio, sicche deve ritenersi inutiliter data la sentenza pronunciata senza la partecipazione al giudizio del venditore, anche se l'impugnativa risulti infondata nel merito. (Conf 2170/79, mass n 398524).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)