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Sez. 2, Sentenza n. 1388 del 23/02/1983 (Rv. 426201 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONCERNENTE UN CONTRATTO DI VENDITA - DEDUZIONE MEDIANTE AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE SE IN VIA RICONVENZIONALE - VENDITORE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426201-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - CONCERNENTE UN CONTRATTO DI VENDITA - DEDUZIONE MEDIANTE AZIONE GIUDIZIARIA, ANCHE SE IN VIA RICONVENZIONALE - VENDITORE - LITISCONSORTE NECESSARIO.*

Qualora la simulazione sia dedotta mediante Azione, anche se in via riconvenzionale, e non opposta soltanto in via di eccezione, il giudizio di accertamento non può avvenire incidenter tantum e richiede, necessariamente, il contraddittorio di tutti i soggetti che sono stati partecipi dell'accordo simulatorio. Pertanto, nel caso di contratto di vendita, ove così se ne deduca la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, nel relativo giudizio è contraddittore necessario anche il venditore. (V 4940/80, mass n 408804; (V 2170/79, mass n 398524).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)