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Sez. L, Sentenza n. 1150 del 14/02/1983 (Rv. 425932 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425932-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - DIRITTO DELL'ASSICURATO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*

L'applicabilità ai crediti previdenziali - riguardo ai quali non opera la disposizione del terzo comma dell'art. 429 (nuovo testo) cod. proc. civ. - della previsione di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. non comporta l'automatico risarcimento del danno da svalutazione monetaria, che deve essere pur sempre richiesto e dimostrato con ogni possibile mezzo di prova, ancorché il giudice, in Mancanza di altre specifiche prove, possa a tale riguardo utilizzare il notorio acquisito alla comune esperienza e presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità d'impiego del denaro coerenti con tali elementi. (V 5555/81, mass n 416277; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)