diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2822 del 08/05/1984 (Rv. 434854 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO SOFFERTO PER LA SVALUTAZIONE - ONERE DI FORMULAZIONE DELLA SPECIFICA DOMANDA E DI DIMOSTRAZIONE DEL DANNO - SUSSISTENZA - SEMPLICE RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - INIDONEITÀ - VALUTAZIONE AUTOMATICA DA PARTE DEL GIUDICE DEL FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434854-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO SOFFERTO PER LA SVALUTAZIONE - ONERE DI FORMULAZIONE DELLA SPECIFICA DOMANDA E DI DIMOSTRAZIONE DEL DANNO - SUSSISTENZA - SEMPLICE RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - INIDONEITÀ - VALUTAZIONE AUTOMATICA DA PARTE DEL GIUDICE DEL FATTO NOTORIO DELLA SVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nell'ipotesi di accertata illegittimità della revoca di una pensione d'Invalidità, l'applicabilità al credito previdenziale - riguardo al quale non opera la disposizione del terzo comma dello art. 429 cod. proc. civ. - della previsione della prima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. non esclude per il creditore l'Onere di formulare la specifica domanda di risarcimento del maggior danno sofferto per la svalutazione, non essendo a tal fine sufficiente la semplice richiesta di rivalutazione del credito, e di dimostrare il danno anzidetto, non potendo il giudice tener conto automaticamente del fatto notorio della svalutazione. (V 6468/83, mass n 431209; (V 6312/83, mass n 431057; (V 6311/83, mass n 431055; (V 6309/83, mass n 431046; (V 1666/83, mass n 426512; (V 1664/83, mass n 426509; (V 1150/83, mass n 425932; (V 1072/83, mass n 425860; (V 632/83, mass n 425387; (V 631/83, mass n 425384; (V 7000/82, mass n 424666; (V 6398/82, mass n 424024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)