Sez. 1, Sentenza n. 2685 del 02/06/1989 (Rv. 462973 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL SOCIO O DEL TERZO IN RAPPORTO CAUSALE DIRETTO CON L'AZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - FORNITURA DI MERCE DETERMINATA DA CIRCOSTANZE RISPONDENTI AL VERO, RISULTANTI DAI LIBRI, DAI REGISTRI O DAI BILANCI ARTEFATTI DAGLI AMMINISTRATORI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TERZO FORNITORE - CONTENUTO.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - NATURA EXTRACONTRATTUALE - PRESUPPOSTO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL SOCIO O DEL TERZO IN RAPPORTO CAUSALE DIRETTO CON L'AZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - FORNITURA DI MERCE DETERMINATA DA CIRCOSTANZE RISPONDENTI AL VERO, RISULTANTI DAI LIBRI, DAI REGISTRI O DAI BILANCI ARTEFATTI DAGLI AMMINISTRATORI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL TERZO FORNITORE - CONTENUTO.*
L'Azione concessa dall'art. 2395 cod. civ. individualmente al terzo per il risarcimento dei danni ad esso derivanti come conseguenza di Atti colposi o dolosi di amministratori di società per azioni postula la dimostrazione del nesso causale fra l'illecito amministrativo e/o gestionale degli amministratori ed il danno patito in modo diretto in conseguenza dell'illecito commesso; pertanto quando il terzo allega di essere stato indotto, indipendentemente dalla negatività del bilancio della società, a fornire merce (poi non pagata per l'insolvenza della debitrice) perché dai libri, dai registri o dai bilanci artefatti dagli amministratori, consapevoli dell'inganno, risultavano circostanze, non rispondenti al vero, che potevano però indurre i fornitori a non negare la loro definitiva fiducia nella possibilità di una ripresa economica dell'impresa contraente, il medesimo terzo è tenuto ad indicare e, quindi, a provare la specificità delle dette circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarre in inganno la sua fiducia. (Conf 4817/88, mass n 459634, sulla prima parte; (Conf 3176/81, mass n 413750, sulla prima parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)