Sez. 1, Sentenza n. 8025 del 14/06/2001 (Rv. 547460 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Sede principale e sezioni distaccate dello stesso Tribunale - Rapporti - Ripartizione degli affari nell'ambito di un unico ufficio - Configurabilità - Conseguenze - Attribuzione di una controversia alla sede principale e non a quella distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
La ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo Tribunale, non involge problemi di competenza "stricto sensu", bensì afferisce a questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario sulle quali eccepite dalle parti o rilevate "ex officio" non oltre l'udienza di prima comparizione provvede, sempreché non manifestamente infondate, il Presidente del Tribunale con decreto non impugnabile ex art. 83, "ter" disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 83 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)