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Sez. 1, Ordinanza n. 1814 del 28/01/2005 (Rv. 579035 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sezione distaccata di corte d'appello - Ufficio autonomo - Esclusione - Ripartizione della attribuzioni tra ufficio centrale e sede distaccata - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Decreto del presidente della corte d'appello "ex" art. 83-ter e 132 disp. att. cod. proc. civ. - Impugnazione col regolamento di competenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579035-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

I rapporti tra sede distaccata e sede principale di una medesima corte d'appello si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito del medesimo ufficio giudizio, e non di competenza; è pertanto inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso il decreto, qualificato dalla legge come non impugnabile, con il quale il presidente della corte d'appello - al quale gli atti siano stati trasmessi, "ex" artt. 83-ter e 132 disp. att. cod. proc. civ., per stabilire se la causa debba essere attribuita alla sezione distaccata o a quella principale - decida sulla correttezza della relativa assegnazione. (Fattispecie relativa alla sezione distaccata di Sassari nell'ambito della corte d'appello di Cagliari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 30/07/1990 num. 219, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)