Sez. 1, Sentenza n. 194 del 11/01/2000 (Rv. 532771 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sezioni distaccate di uffici giudiziari - Uffici autonomi - Esclusione - Ripartizione delle attribuzioni tra ufficio e sezioni distaccate - Questioni di competenza - Esclusione - Fattispecie relativa alla Corte d'appello di Trento e la sezione distaccata di Bolzano.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I rapporti tra sede distaccata (nella specie, quella di Bolzano, istituita con legge n. 335 del 1991) e sede principale d'un medesimo ufficio giudiziario (nella specie, la Corte d'appello di Trento) si pongono in termini di ripartizione d'affari nell'ambito d'un unico ufficio e non di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 17/10/1991 num. 335
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)