Sez. 1, Sentenza n. 12543 del 25/11/1992 (Rv. 479697 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta | I.V.A. - Variazioni in diminuzione - Imposta indebitamente versata - Ricorso alla procedura ex art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972 - Omissione - Conseguenze - Decadenza dal diritto al rimborso - Esclusione - Rimborso - Richiesta ex art. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Variazione dell'imponibile o dell'imposta
Con riguardo all'I.V.A. il mancato ricorso, per le variazioni in diminuzione, alla procedura prevista dall'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in virtù del quale l'ammontare dell'imposta indebitamente versata può essere portata in detrazione, previa registrazione della variazione in diminuzione dell'imponibile, dello stesso contribuente, non importa decadenza dal diritto del contribuente stesso al rimborso, che pertanto, in difetto di specifico divieto, può essere chiesto facendo ricorso alla procedura, prevista in via generale per i rimborsi, dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)