Sez. 1, Sentenza n. 2107 del 06/04/1982 (Rv. 419981 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN FONDO - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE - OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI UN FONDO - IRREVERSIBILE UTILIZZAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - RISARCIMENTO DEL DANNO - NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Anche al fine del risarcimento del danno, derivante dalla occupazione senza titolo di un fondo e dalla sua irreversibile utilizzazione nella realizzazione di opera pubblica, la natura edificatoria di detto immobile può essere desunta, pure in Mancanza od in difformità della sua qualificazione nel piano regolatore, da elementi obiettivi che ne evidenzino in modo non equivoco la potenziale edificabilità, quali quelli evincibili dalla ubicazione, accessibilità, vicinanza della rete viaria, collegamento con il centro abitato, presenza di servizi pubblici essenziali (acqua, luce, gas, fognature). (V 172/74, mass n 367750; (V 2635/72, mass n 360194).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)