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Sez. L, Sentenza n. 11007 del 08/11/1997 (Rv. 509645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rendita di inabilità per malattia professionale - Successiva richiesta di cumulo con altra rendita per infortunio - Autorizzazione del giudice ex art. 420 cod.proc.civ. - Necessità - Funzione.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale, la successiva richiesta di cumulo con altra rendita per infortunio, ai sensi degli art. 78 e 131 d.P.R. n. 1124 del 1965 non integra una mutatio libelli (non consentita nel rito del lavoro), costituendo detto cumulo una conseguenza giuridica necessaria derivante dal riconoscimento della invalidità per malattia professionale, senza alcun potere discrezionale dell'istituto assicuratore. La suddetta modifica è soggetta peraltro all'autorizzazione del giudice ex art. 420 cod. proc. civ. (autorizzazione che può risultare anche per implicito dalla circostanza che il contraddittorio si sia svolto sulla domanda modificata) a garanzia del regolare svolgimento del contraddittorio, atteso che la rendita complessiva oggetto della domanda modificata non deriva dalla semplice sommatoria delle percentuali di invalidità riferibili ai singoli infortuni sul lavoro e malattie professionali ma va determinata apprezzando (in favore od anche in danno dell'assicurato) la correlazione, solo eventualmente sinergica, fra le singole menomazioni e che inoltre la misura della rendita stessa non deve esser calcolata in modo automatico ma sulla base della retribuzione più elevata fra quella riferita ai dodici mesi anteriori al secondo evento indennizzabile e quella posta a base della liquidazione della prima rendita e rivalutata ai sensi dell'art. 116 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)