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Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 15/07/1969 (Rv. 342202 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - PERDITA O DISTRUZIONE - PRIMA O DOPO L'APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342202-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - PERDITA O DISTRUZIONE - PRIMA O DOPO L'APPLICAZIONE SUL LIBRETTO - EFFETTI - DIFFERENZE.*

Mentre lo smarrimento e la distruzione delle Marche assicurative avvenuti prima dell'applicazione sul libretto individuale del lavoratore non importano l'assolvimento dell'Obbligo del datore di lavoro, il quale e tenuto ad acquistare nuove Marche ed a versare un secondo contributo integrativo, invece, quando i predetti eventi si verificano dopo l'apposizione delle Marche e l'annullamento di esse sul libretto, l'Obbligo del datore di lavoro deve ritenersi estinto. (V. 1901-67, massima n.328851 1073-66, massima n.322154).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)