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Sez. 3, Sentenza n. 11390 del 24/01/2024 Ud. (dep. 19/03/2024) Rv. 286050-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Attività di classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso alla luce della disciplina unionale - Modalità - Obblighi per il detentore - Contenuto -Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286050-01

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019, il detentore di un rifiuto di cui non sia immediatamente nota la composizione potenzialmente pericolosa ha l'onere di raccogliere informazioni valevoli all'acquisizione di sufficiente conoscenza di tale composizione, così da attribuire al rifiuto il codice appropriato, non essendo consentite scelte arbitrarie circa le modalità di qualificazione del rifiuto e l'accertamento della sua pericolosità. (Fattispecie in cui, per la gestione di materiale abrasivo di scarto - cd. "grit esausto" - costituente rifiuto speciale pericoloso, era stato utilizzato un codice CER relativo a "materiale misto da demolizione", volutamente errato).

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)