Sez. L, Sentenza n. 376 del 17/01/1987 (Rv. 450124 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - DENUNCIA DEL LAVORATORE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI GIUSTA CAUSA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO - ESAME DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEL LAVORATORE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - GRAVITÀ DELLO INADEMPIMENTO - GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - DENUNCIA DEL LAVORATORE DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER INSUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI GIUSTA CAUSA - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO - ESAME DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO IN LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.*
Il notevole inadempimento del prestatore d'opera, che costituisce giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, è di minore entità rispetto alla gravità dello inadempimento che - essendo tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro - rappresenta una giusta causa di risoluzione in tronco del rapporto medesimo. Pertanto il giudice del merito, che - adito dal lavoratore per l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa - ritenendo quest'ultima non sussistente, deve non di meno esaminare la richiesta del datore di lavoro di conversione del licenziamento in tronco per licenziamento per giustificato motivo soggettivo, non essendo identici i criteri di valutazione in ordine al grado di gravità dell'inadempimento del lavoratore per l'uno e l'altro tipo di licenziamento. (V 2815/85, mass n 440578; (V 2981/83, mass n 427893).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)