Sez. 1, Sentenza n. 650 del 17/01/2003 (Rv. 559843 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Controversie in materia fallimentare - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la deroga prevista dall'art. 92 ord. Giud., richiamato dall'art. 3 legge n. 742 citata, con riguardo alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie, reclamo ex art. 26 legge fallimentare).
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1967 num. 742 art. 1, Legge 07/10/1967 num. 742 art. 3, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)