Sez. L, Sentenza n. 1476 del 27/01/2015 (Rv. 634285 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Omissioni contributive - Art. 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000 - Efficacia - Generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 662 del 1996 - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge 22 dicembre 2000, n. 388, in deroga al principio "tempus regit actum", ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purché esistenti e accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la "voluntas legis", da un lato, l'esigenza di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all'art. 116, commi da 8 a 17, della legge n. 388 del 2000 e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 662 del 1996, riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l'impatto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 octies, Legge 22/12/2000 num. 388 art. 116 duodevicies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)