Sez. L, Sentenza n. 17099 del 21/07/2010 (Rv. 614382 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali - Disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. 116, comma diciottesimo, della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di sanzioni per il ritardato o omesso pagamento di contributi previdenziali, la disposizione di cui all'art. 116, comma diciotto, della legge n.388 del 2000 condiziona inequivocabilmente l'applicazione della normativa sanzionatoria previgente (legge n.662 del 1996) alla circostanza che sussista un credito per contributi alla data del 30 settembre 2000, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio è applicabile, qualora si tratti di violazioni commesse antecedentemente, soltanto nel caso in cui il credito dell'INPS per contributi sia stato soddisfatto alla data del 30 settembre 2000. Nè può ritenersi che tale regime sia applicabile anche a violazioni commesse antecedentemente e non ancora soddisfatte, qualora il provvedimento amministrativo (ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale) sia stato notificato dopo l'entrata in vigore della legge, posto che l'ordinanza - ingiunzione non costituisce un provvedimento amministrativo costitutivo, ma un atto puramente esecutivo, preordinato soltanto alla riscossione di un credito già sorto per effetto della violazione commessa, momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 23/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)