Sez. L, Sentenza n. 2671 del 23/04/1985 (Rv. 440463 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTORI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ABBANDONO DI CAPO DELLA DOMANDA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ISTANTANEO.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTORI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - ABBANDONO DI CAPO DELLA DOMANDA - EFFETTO INTERRUTTIVO - ISTANTANEO.*
Ove nel corso del giudizio un capo della domanda venga abbandonato, l'effetto interruttivo della prescrizione, che l'art. 2943 cod. civ. ricollega alla notificazione dell'atto introduttivo della lite, ha carattere istantaneo (limitatamente al diritto fatto valere nel medesimo capo della domanda) e non si prolunga invece fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Pertanto dalla data dell'atto interruttivo comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. (V 1682/82, mass n 419520; (V 3035/79, mass n 399387; (V 1323/76, mass n 380007; (V 1051/75, mass n 374471; (V 1013/73, mass n 363428; (V 2820/72, mass n 360519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)