Sez. 3, Sentenza n. 14732 del 21/11/2001 (Rv. 550476 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - IN GENERE | Rilascio di un fondo per la realizzazione di una costruzione da parte del concedente - Statuizione passata in giudicato - Mancata esecuzione - Nuova azione diretta al rilascio del bene per risoluzione dell'originario contratto per inadempimento - Preclusione per precedente giudicato - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RECESSO - IN GENERE
In caso di sentenza passata in giudicato che abbia disposto il rilascio di un fondo per la realizzazione di una costruzione ai sensi dell'art. 50, legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora detta sentenza, per qualsiasi motivo, non sia stata eseguita con la consegna del fondo al concedente, quest'ultimo può proporre, nei confronti dello stesso conduttore e con riferimento all'originario contratto, qualsiasi altra azione giudiziaria volta a conseguire il rilascio del fondo e, pertanto, sia una domanda di risoluzione per inadempimento di quel contratto (ai sensi dell'art. 5, legge n.203 del 1982), sia una domanda di cessazione del rapporto a norma dell'art. 1 (in caso di rapporto sorto successivamente all'entrata in vigore di detta legge), o dell'art. 2 (in caso di rapporto in corso alla data del 6 maggio 1982), senza che il precedente giudicato possa costituire un ostacolo, in quanto tali azioni, quantunque soggettivamente identiche, sono oggettivamente diverse quanto al "petitum" ed alla "causa petendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)