Sez. L, Sentenza n. 5833 del 16/06/1994 (Rv. 487090 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Deduzione in giudizio della illegittimità per difetto di giusta causa o giustificato motivo - Accertamento d'ufficio dell'osservanza dell'art. 7 statuto lavoratori - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto in giudizio l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, non è consentito al giudice di esaminare d'ufficio il profilo dell'eventuale nullità dell'atto risolutivo per mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300; né l'esame di tale profilo può ritenersi imposto dal principio di cui all'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo, e, segnatamente, con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)