Sez. L, Sentenza n. 3149 del 13/05/1981 (Rv. 413718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - NORMATIVA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - NORMATIVA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le Disposizioni dettate dall'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300, in tema di procedimento per l'adozione delle sanzioni disciplinari, non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali restano soggetti alla normativa di cui alla legge 15 luglio 1966 n 604, salvo che non siano state previste dalla contrattazione collettiva (nella specie: art 66 del contratto collettivo 29 luglio 1971 per il personale delle esattorie) o dalla regolamentazione aziendale procedure conformi od analoghe a quelle dell'art 7 citato (nella specie: con il rinvio alle 'norme di legge che regolano la materià), con riferimento anche ai licenziamenti disciplinari. (Conf 1781/81; (Conf 2356/80, mass n 406047; (Conf 158/80, mass n 403548; (Conf 38/80, mass n 403413).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 29/07/1971 num. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)