Sez. 4, Sentenza n. 2620 del 20/01/1986 Ud. (dep. 05/04/1986) Rv. 172317 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NORME ANTINFORTUNISTICHE - FINALITÀ PRIMARIA - RESPONSABILITÀ PENALE - DEGLI IMPRENDITORI - COLPA DELL'INFORTUNATO - ESTREMI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - NORME ANTINFORTUNISTICHE - FINALITÀ PRIMARIA - RESPONSABILITÀ PENALE - DEGLI IMPRENDITORI - COLPA DELL'INFORTUNATO - ESTREMI.*
Le norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro assolvono all'esigenza primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica dei lavoratori, sicché la responsabilità penale ricade sugli imprenditori anche nella ipotesi in cui siffatti rischi possano dipendere da distrazione o disaccortezza degli organi subordinati, per cui la colpa dell'infortunato nella produzione dello evento è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento di lavoro cui questi è addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise Disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi. (V mass n 161490; (V mass n 154163).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)