Sez. 4, Sentenza n. 24452 del 19/03/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263726 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Documento di valutazione dei rischi - Obbligatorietà - Sussistenza - Modalità di Redazione - Contenuto - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione degli infortuni, le omissioni o le carenze del documento di valutazione dei rischi adottato dal datore di lavoro non esonerano da responsabilità per le lesioni occorse ai lavoratori gli ulteriori garanti della sicurezza sul lavoro, atteso che la constatazione dell'esistenza di un rischio impone loro, nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare le misure appropriate per rimuoverlo. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna per il reato di lesioni colpose occorse ad un operaio, pronunciata nei confronti del direttore di stabilimento, delegato dal datore di lavoro in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, non avendo egli provveduto né a spiegare i rischi collegati ad una determinata attività né adottato le procedure di sicurezza adeguate, pur essendo perfettamente a conoscenza del rischio lavorativo connesso a detta attività).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 20, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)