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Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 14/11/2012 Ud. (dep. 16/01/2013) Rv. 254836 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Reati - Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi - Soggetto attivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254836-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravvenzione di omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi in caso di contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione - già denominato come piano di sicurezza e coordinamento nel d. lgs. n. 626 del 1994 - deve ritenersi, a seguito della sua riconfigurazione ad opera dell'art. 26 d. Lgs. n. 81 del 2008, un reato proprio del committente e non può pertanto più essere imputata anche al datore di lavoro appaltatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 7 com. 2, Decreto Legisl. 17/09/1994 num. 626 art. 89 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 5 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)