Sez. 2, Sentenza n. 11893 del 24/11/1998 (Rv. 521050 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE | Beni mobili oggetto di privilegio speciale - Crediti per prestazione e spese di conservazione e miglioramento - Intimazione di pagamento - Opposizione ex art. 2797 cod. civ. - Contenuto - Contestazione del diritto sostanziale del creditore procedente - Ammissibilità - Conseguenze - Improseguibilità della procedura per la vendita coattiva.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE
Nell'ambito della speciale procedura ex art. 2756, 2797 cod. civ. (nella quale l'interessato agisce senza uno speciale titolo esecutivo), deve ritenersi legittima la proposizione, da parte del debitore, di questioni non soltanto di rito, ma anche di merito, con riferimento al diritto "ex adverso" azionato, con conseguente preclusione della ulteriore proseguibilità della procedura "de qua" nel caso di contestazione della esistenza stessa del diritto vantato dal creditore privilegiato. (Nella specie, sulla base di un asserito credito da opere di revisione di un autoveicolo era stata proposta intimazione di pagamento ex artt. 2756, 2797 cod. civ., ma il debitore aveva, in tal sede, contestato la esecuzione stessa dei lavori, con conseguente pronuncia di improseguibilità della procedura di vendita coatta da parte del giudice di merito: la S.C., nel confermare la sentenza, ha affermato il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797, Cod. Civ. art. 2756, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)