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Sez. 3, Sentenza n. 7179 del 01/09/1987 (Rv. 455312 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 2797 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCATA OPPOSIZIONE - PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO DEL TITOLO DEL VENDITORE CON GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455312-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALI - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO - OPPOSIZIONE EX ART. 2797 COD. CIV. - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCATA OPPOSIZIONE - PRECLUSIONE ALL'ACCERTAMENTO DEL TITOLO DEL VENDITORE CON GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Mentre l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un normale giudizio di merito che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645, secondo comma cod. proc. civ.), nel quale il creditore opposto, nella sua posizione sostanziale di attore, può proporre la domanda di accertamento della propria pretesa creditoria e di condanna dell'altra parte al relativo pagamento, tale disciplina non è affatto applicabile alla opposizione che venga proposta avverso la speciale procedura di esecuzione coattiva di cui agli artt. 2756 e 2797 cod. civ. sia perché l'intimazione di cui all'art. 2797 ha una funzione diversa da quella del decreto ingiuntivo, realizzando l'Esercizio dello jus vendendi concesso al creditore pignoratizio o al titolare del credito privilegiato relativo a prestazioni e spese di conservazione o di miglioramento di beni mobili con funzione analoga al precetto, sia perché l'opposizione alla procedura coattiva può essere fatta soltanto per questioni attinenti alla regolarità dell'intimazione e al diritto di procedere alla vendita, oppure al fine di limitare la vendita ad alcune delle cose pignorate; tanto che, per l'opposizione in questione - a differenza di quanto espressamente disposto dall'art. 645, secondo comma cod. proc. civ. per l'opposizione al decreto ingiuntivo - non sono affatto richiamate le norme del procedimento ordinario e la medesima non può far luogo ad un autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice possa accertare la fondatezza o meno, nel merito, delle contrapposte pretese delle parti e deliberare sulle relative domande. Ne consegue che la mancata opposizione alla speciale procedura ex art. 2797 cit. Non comporta preclusione all'accertamento del titolo del venditore a mezzo di giudizio ordinario di cognizione. (Conf 3383/79, mass n 399803).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)