Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 15/06/1979 (Rv. 399803 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO - OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE EX ART 2797 COD CIV - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PRIVILEGI - SPECIALI SU DETERMINATI MOBILI - CREDITI PER PRESTAZIONI E SPESE DI CONSERVAZIONE E MIGLIORAMENTO - OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE EX ART 2797 COD CIV - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Mentre l'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un normale giudizio di merito che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art 645, secondo comma cod proc civ), nel quale il creditore opposto nella sua posizione sostanziale di attore, puo proporre la domanda di accertamento della propria pretesa creditoria e di condanna dell'altra parte al relativo pagamento, tale disciplina non e affatto applicabile all'opposizione che venga proposta avverso la speciale procedura di esecuzione coattiva di cui agli artt 2756 e 2797 cod civ sia perche l'intimazione di cui all'art 2797 ha una funzione diversa da quella del decreto ingiuntivo, realizzando l'Esercizio dello jus vendendi concesso al creditore pignoratizio o al titolare del credito privilegiato relativo a prestazioni e spese di conservazione o di miglioramento di beni mobili con funzione analoga al precetto, sia perche l'opposizione alla procedura coattiva puo essere fatta soltanto per questioni attinenti alla regolarita dell'intimazione e al diritto di procedere alla vendita oppure, al fine di limitare la vendita ad alcune delle cose pignorate; tanto che, per l'opposizione in questione - a differenza di quanto espressamente disposto dall'art 645, secondo comma cod proc civ per l'opposizione al decreto ingiuntivo - non sono affatto richiamate le norme del procedimento ordinario e la medesima non puo far luogo ad un autonomo giudizio di cognizione, nel quale il giudice possa accertare la fondatezza o meno, nel merito, delle contrapposte pretese delle parti e deliberare sulle relative domande.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2756, Cod. Civ. art. 2797, Cod. Proc. Civ. art. 645 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)