Sez. 1, Sentenza n. 4297 del 27/07/1995 Cc. (dep. 08/08/1995) Rv. 202182 - 01
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Contestazioni "a catena" - Nozione - Applicabilità anche a fatti diversi - Condizioni.
Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze
In tema di misure di cautela personale, il meccanismo di tutela disciplinato dall'art. 297 comma terzo cod. proc. pen. deve applicarsi non solo quando i diversi provvedimenti riguardino lo stesso fatto, ancorché diversamente circostanziato o qualificato, ma anche quando riguardino fatti formalmente diversi, i quali, però, siano già tra loro collegabili o per effetto delle regole di cui agli artt. 81 comma primo, 82 comma secondo e 83 comma secondo del codice penale (richiamate dalla predetta disposizione), ovvero anche per altra ragione, salva la individuazione dell'imputazione più grave quando tale indagine rilevi, e sempre che le evidenze in atti ne consentissero la legittimità contestabilità all'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)