Sez. U, Sentenza n. 1541 del 12/02/1987 (Rv. 450967 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO IN CONTRASTO CON LE LEGGI ANTISISMICHE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO IN CONTRASTO CON LE LEGGI ANTISISMICHE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
L'art. 1127 cod. civ., che vieta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo, e, quindi, consente all'altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto, trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche Disposizioni dettate dalle leggi antisismiche. Anche in tale ipotesi, peraltro, la relativa domanda, investendo un rapporto privatistico cui è estranea la pubblica amministrazione, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. (V 2335/81, mass n 413078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)