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Sez. 3, Sentenza n. 1900 del 03/04/1981 (Rv. 412587 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLA PROPOSTA DI VENDITA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412587-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RINUNCIA ANTERIORE ALLA COMUNICAZIONE, DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DELLA PROPOSTA DI VENDITA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE - INVALIDITA.*

Poiche non e valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto - e cioe ancora privo delle sue connotazioni strutturali ed oggettive e di un soggetto che ne sia titolare - il coltivatore del fondo, che si trovi nelle condizioni richieste per esercitare il diritto di prelazione, a lui spettante ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, non puo validamente rinunciare allo stesso se non dopo che gli sia stata comunicata, secondo le forme stabilite dalla legge 14 agosto 1971 n 817, la proposta di alienazione, dalla quale soltanto scaturisce il diritto stesso, a nulla rilevando che egli abbia ricevuta dal proprietario l'anticipazione verbale del proposito di alienare il fondo ed abbia in via preventiva dichiarato di non avere interesse all'Esercizio della prelazione. (Conf 283/79, mass n 396360).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)