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Sez. 3, Sentenza n. 4920 del 10/08/1988 (Rv. 459739 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459739-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Poiché non è valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora completamente noto al titolare, nella sua natura e nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare al diritto di prelazione a lui spettante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, prima della comunicazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione (con le indicazioni stabilite dall'art. 8 della citata legge n. 817 del 1971) che determina l'insorgenza stessa del diritto di prelazione. (V 4590/85, mass n 442053; (Conf 5727/84, mass n 437406; (Conf 1900/81, mass n 412587; (Conf 283/79, mass n 396360).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)