Sez. 3, Sentenza n. 4920 del 10/08/1988 (Rv. 459739 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RINUNCIA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Poiché non è valida la rinuncia ad un diritto non ancora sorto e, quindi, non ancora completamente noto al titolare, nella sua natura e nella sua estensione, il coltivatore diretto non può validamente rinunciare al diritto di prelazione a lui spettante ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, prima della comunicazione, da parte del proprietario, della proposta di alienazione (con le indicazioni stabilite dall'art. 8 della citata legge n. 817 del 1971) che determina l'insorgenza stessa del diritto di prelazione. (V 4590/85, mass n 442053; (Conf 5727/84, mass n 437406; (Conf 1900/81, mass n 412587; (Conf 283/79, mass n 396360).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)